La traduzione letterale è “ affitto per comprare”
E’ un contratto, introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Sblocca Italia (D.L.
133/2014, convertito in L. n. 164/2014), con cui il proprietario consegna fin da subito
l’immobile al conduttore, il quale corrisponde un canone costituito da due parti con
destinazione diversa: quella destinata al pagamento dell’utilizzo e quella da decurtare dal
prezzo di acquisto;
La durata massima prevista è di 3 anni, ma può essere prolungata fino a 10 anni con il
consenso delle parti .
Secondo quanto stabilito dal comma 1 del citato articolo, tale tipologia di contratto deve
prevedere la trascrizione nel registro immobiliare a tutela del potenziale acquirente
dell’immobile contro il rischio, da parte del promittente venditore, di trasmissione della
proprietà dell’immobile a terzi e di fatto impedendo anche iscrizione ipotecaria o di
pignoramento a favore di potenziali creditori insoddisfatti.
Al termine del periodo di locazione, si procederà alla compravendita e per il saldo prezzo
all’acquisto, si potrà comunque chiedere un mutuo ipotecario di importo decisamente
minore rispetto alla situazione iniziale, beneficiando così di eventuali sconti sui tassi offerti.
Approfondimenti:
C’è obbligo di acquisto dopo il periodo di locazione?
Il conduttore non è obbligato a procedere all’acquisto dell’immobile e alla scadenza del
termine il contratto cesserà di avere ogni effetto; il proprietario avrà diritto entrare in pieno
possesso del bene e a trattenere l’intera componente dei canoni imputabile all’utilizzo.
Il conduttore avrà diritto alla restituzione della percentuale della componente dei canoni
imputabile al prezzo di vendita, così come determinata nel contratto stipulato.
Per limitare potenziali danni al venditore è quindi essenziale che nel contratto preliminare
di vendita vengano aggiunte apposite clausole per definire con precisione la quota dei
canoni versati a titolo di acconto o di caparra e che il concedente dovrà restituire solo in
caso di mancato acquisto.